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Amianto e Ambiente

Il lavoro di un professionista oggi si intreccia quotidianamente con la ‘questione’ ambientale, essendo diventato un argomento ricorrente e integrante in ogni settore produttivo e di fornitura di servizi.
Ambiente inteso come qualità e innovazione, ambiente inteso come vantaggi nel marketing, ambiente inteso come regole e procedure da rispettare tassativamente.

E’ richiesto un aggiornamento costante, una formazione specifica e l’appoggio a validi esperti del settore.
L’azienda Marini, come Gestore Ambientale, si è dotata di uno staff che include la professionalità tecnico-legale di esperti ambientali in grado di dare supporto alle proprie attività aziendali e a quelle del Cliente.
Informazioni, formazione e consulenze per lo sviluppo di progetti di valore ambientale sono alcuni tra i servizi di pregio che la Marini mette a disposizione di Architetti, Progettisti e operatori del settore.

1 - RISCHIO AMIANTO

L’Amianto può essere molto pericoloso per la salute dei polmoni.
Quando le fibre del minerale si sminuzzano e sono esposte a correnti d’aria, si liberano delle polveri molto sottili e invisibili, costituite da microcristalli fibrosi. Queste polveri sono come un ammasso di minuscole spine che si conficcano nel tessuto polmonare e che, se vengono respirate per lungo tempo e/o in abbondanti quantità, aumentano pesantemente il rischio di sviluppare tumori ai polmoni anche a decenni di distanza dall’esposizione.

L’Eternit è costituito da un impasto di cemento e di fibre di amianto, in genere ritagli di altre produzioni con fibre lunghe pochi mm (fibre bianche e spesso anche fibre blu).

Come visto sopra, il pericolo è dato dalla dispersione in aria delle fibre e dalla concentrazione; quindi, una lastra ben conservata, con una superficie compatta, presenta un rischio di rilascio veramente basso.

Il rischio di maggiore di contatto con le fibre si ha nei mesi estivi quando il tempo è asciutto, ventoso, e si lasciano aperte porte e finestre.

2 - OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE (Amministratori Codominiali)

Il D.M. 06/09/1994, indica l’obbligo di individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, al fine di predisporre un piano di controllo e di corretta gestione del rischio.

La normativa non impone l’obbligo di bonifica “a prescindere”, ma prevede, quando sia rilevata presenza di amianto, la necessità di provvedere ad una valutazione del rischio e individuare le azioni necessarie per evitare la dispersione di fibre nell’ambiente. L’obbligo di procedere con una bonifica immediata, dipende esclusivamente dalla condizione di degrado* dei manufatti in cemento amianto (MCA), mentre, per manufatti in buono stato di conservazione*, è previsto un piano di monitoraggio e di gestione di cui è responsabilità dell’Amministratore Condominiale affidare ad un Tecnico abilitato(D.LgS n.257/92 art.15 - Sanzioni).

(*) Il giudizio può essere espresso esclusivamente da una Perizia Tecnica specialistica, di cui l’estensore deve rispondere.

3 - VALUTARE LO STATO DI DEGRADO

L’utilizzo dell’amianto è stato vietato nel 1992 e da allora coperture di capannoni, cisterne, tubature di acquedotti, malte di rivestimento di condotte delle caldaie e molti altri manufatti contenenti amianto, sono andati via via invecchiando.

Le attività produttive insediate in edifici che abbiano o sospettino la presenza di Amianto, hanno l’obbligo (D.Lgs n.81/08) di eseguire una mappatura della presenza dei materiali pericolosi : amianto friabile e amianto in matrice compatta (Eternit, Linoleum, Malte per coibentazione di condotte, etc.).

Per le coperture in eternit è obbligatorio effettuare una perizia di Valutazione dello Stato di Degrado (VSD) che dev’essere eseguita da un tecnico competente e deve comprendere:

  1. Sopralluogo con accesso in sicurezza alla copertura;
  2. Fotografie panoramiche e di dettaglio delle lastre, terminali di lastra, grondaie ed eventuali depositi di gronda;
  3. Prelievo di campioni di lastra, con test di ‘risposta alla rottura’;
  4. Relazione Tecnica di dettaglio;
  5. Scheda riassuntiva e Indice di valutazione del Degrado riferita alle LINEE GUIDA per la Valutazione del Rischio – dettato dall’Assessorato Politiche per la Salute e Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna.

Per valutare il rischio, il primo dato a cui fare riferimento è sicuramente l’ “età” dell’oggetto: più anni sono trascorsi dalla posa e più è probabile che il cemento sia degradato e liberi polveri di amianto.

Ma, il Tempo, non è il solo a lavorare sulla resistenza del cemento: forti esposizioni al maltempo e al vento, piogge acide, ristagni di acqua, umidità e depositi di foglie, accelerano il processo di degrado del cemento.

La ‘questione’ amianto viene gestita da Leggi nazionali e da Regolamenti regionali, e quindi, a seconda della Regione dove si risiede, alcune cose possono variare.
In buona parte della Regione Emilia-Romagna il censimento è stato fatto utilizzando mezzi aerei e droni, da cui sono state ricavate delle mappe con i dati cartografici dell’eternit visibile, e quindi non è necessario fare la segnalazione all’AUSL.
Nel caso queste verifiche non vengano fatte, le pene sono molto severe: da alcune migliaia di euro di sanzione fino anche al penale e alla reclusione.

4 - SANZIONI

Capi per cui è previsto il Reato penale punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 18.070 euro:

  1. Mancata esecuzione della valutazione del rischio di esposizione all’amianto, inventario e mappatura della presenza di amianto;
  2. Mancata adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre la dispersione di fibre di amianto nei luoghi di lavoro e nell’ambiente;
  3. Non effettuare periodica misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro al fine per verificare che non venga superato il valore limite di esposizione per l’amianto;
  4. Non effettuare l’informazione ai lavoratori relativamente ai rischi per la salute derivanti dall’amianto, alle norme igieniche e alle misure di prevenzione e protezione da adottare, all’eventuale superamento dei valori limite;
  5. Non effettuare formazione ai lavoratori relativamente a lavorazioni che possono comportare esposizione ad amianto, procedure sicure di lavoro, uso dei DPI, procedure di emergenza, necessità della sorveglianza sanitaria;
  6. Non effettuare sorveglianza sanitaria.

Reato penale punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 2.000 euro:

Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a divulgare presso i lavoratori o i loro rappresentanti, la documentazione di cui sopra.

5 - DENUNCE E SEGNALAZIONI PER AMIANTO

Accade sempre più spesso che i consulenti tecnici vengano interessati da casi in cui il proprietario di un immobile tema di ricevere o abbia ricevuto delle diffide per la presenza di amianto in copertura, canne fumarie o altri manufatti oppure, all’opposto, intenda procedere nei confronti di terzi, poiché preoccupato per la presenza di amianto nelle vicinanze della propria abitazione o luogo di lavoro.

E’ bene chiarire che le preoccupazioni sono legittime e devono essere giustificate.
Il degrado del manufatto dipende dall’ “età”, dalla qualità del materiale e da fattori micro-ambientali che non possono essere stabiliti con certezza sino a quando viene fatta un’accurata perizia da parte di un esperto.

Ricevere una denuncia comporta sanzioni, spese per il sopralluogo delle autorità competenti e, nella quasi totalità dei casi, viene imposto un intervento di Bonifica con “Urgenza”.

Chi possiede immobili con presenza di amianto, dovrebbe sempre essere dotato di perizie aggiornate di:

  • Valutazione dello Stato di Degrado (VSD)
  • Piano di Manutenzione e Controllo (PMC)

Questo vale per tutelarsi da denunce (vale anche per Datori di Lavoro e Amministratori Condominiali) e per avere un quadro reale di come evolve la situazione, incluso la programmazione della Bonifica.

L’azienda Marini mette a disposizione mezzi e i propri Consulenti Ambientali per valutare ogni singolo caso.

6 - INCENTIVI AMIANTO e EFFICIENZA ENERGETICA

Bonus smaltimento amianto 2018
Bonus smaltimento amianto 2018 è una certezza per i cittadini italiani poiché il Governo ha varato un Piano di incentivi smaltimento eternit fino al 2019 che interesseranno aziende e privati cittadini, affinché il problema possa quasi totalmente risolversi.

Quali saranno i Bonus smaltimento amianto 2018?
Esistono varie tipologie di agevolazioni fiscali per la rimozione dell’amianto. A seconda della categoria del richiedente vi sono infatti i seguenti benefici che è possibile sfruttare:

  • Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica, rivolto a privati cittadini, enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciali;
  • Bonus ristrutturazioni 50%, dedicato a privati cittadini, soci di cooperative divise e indivise, soci di società semplici, imprenditori individuali, ma solo per gli immobili non considerati merce o beni strumentali;
  • Credito d’imposta, rivolto a titolari di reddito d’impresa, ovvero un credito che dà diritto a sgravi fiscali nei confronti dell’Erario.

La Commissione Ambiente del Senato ha approvato questa misura per le aziende che attuano interventi di bonifica dell’amianto. Gli importi stanziati sono pari a 6,018 milioni di euro sia per il 2017, e con molte probabilità saranno simili per i bonus smaltimento amianto 2018.

Le agevolazioni nel dettaglio
Anche i lavori di ristrutturazione offrono l’opportunità di usufruire di agevolazioni e detrazioni fiscali. In questo caso è previsto uno sgravio del 50% sulle spese sostenute per interventi di edilizia (manutenzione ordinaria e straordinaria).

Rientrano tra i lavori per i quali è possibile sfruttare l’agevolazione anche gli interventi legati alla rimozione dell’amianto e quindi i costi legati a:

  • smantellamento;
  • incapsulamento;
  • smaltimento dell’amianto.

Un’altra importante agevolazione riguarda la sostituzione dell’amianto con pannelli fotovoltaici per la quale è possibile beneficiare di detrazioni fiscali al 65%. Lo sgravio fiscale riguarda gli interventi mirati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Oltre all’installazione di pannelli solari, è possibile sfruttare lo sgravio fiscale per la riqualificazione energetica anche per nuova installazione di pavimenti, finestre e infissi, finalizzate a ridurre le emissioni di energia.

Incentivi Energia
Vai alla pagina degli incentivi del Ministero Sviluppo Economico:
Incentivi Energia del Ministero Sviluppo Economico

7 - SMALTIMENTO ETERNIT COSTI e PROCEDURE

La legge definisce tre possibilità per bonificare l’amianto che, ovviamente, non hanno tutte la stessa validità:

  1. la prima prevede ‘l’incapsulamento’ con prodotti chimici di copertura che fissano le fibre al cemento ma, in 5-6 anni, il manto di resina è destinato staccarsi;
  2. la seconda tecnica ammessa è quella della ‘sovracopertura’, ovvero di posare una nuova copertura lasciando sotto le lastre di eternit… a sorpresa per i posteri e, grossi guai, nel caso di incendi;
  3. Infine lo ‘smaltimento’, ovvero la rimozione definitiva del problema.

Nota bene: nei primi due casi è obbligatorio fare perizie periodiche sullo stato di degrado della copertura (VSD).

Quanto costa smaltire l’eternit? Preventivi trasparenti…

Per Smaltire l’Eternit l’azienda autorizzata deve fare:

  • il piano di smaltimento da consegnare all’AUSL per approvazione (30giorni);
  • predisporre le opere di sicurezza nel caso di interventi in quota superiore ai 2 metri;
  • trattare le lastre o i manufatti con la resina colorata specifica;
  • smontare (nel caso di lastre) delicatamente dai supporti e confezionare secondo le disposizioni di legge;
  • trasportare su mezzi autorizzati ai rifiuti pericolosi e consegnare ad un centro autorizzato per la raccolta.

Costo: Da 7 a 15 Euro il mq.

I costi variano molto in funzione delle dimensioni dell’intervento, a causa dei costi fissi di cantiere e delle procedure burocratiche necessarie per avviare il cantiere.
Per risparmiare, su i piccoli interventi, e se sei un Privato Cittadino (non vale per le imprese, né gli artigiani che eseguono lavori in casa), c’è un’altra possibilità: l’AUTOSMALTIMENTO.

Tutto quello che devi chiedere a chi ti fa un preventivo per bonificare l’amianto

Quando richiediamo un preventivo, è naturale andare direttamente a confrontare i prezzi proposti con la qualità del prodotto o del servizio che desideriamo.
Trattando di bonifica amianto, la “qualità” del servizio è data dalla sicurezza che gli operatori abbiano conseguito il patentino professionale per la bonifica, che lavorino con cognizione di causa per evitare di diffondere polveri nocive che rimarranno a contaminare l’ambiente domestico, che non spezzino assolutamente lastre e canne fumarie e, soprattutto portino l’amianto rimosso in discariche specializzate.

Purtroppo gli smaltimenti abusivi sono ancora molto diffusi e questo si traduce in abbandoni lungo strade e fiumi o, cosa tristemente peggiore per la salute di tutti noi, alla consuetudine di alcuni sconsiderati di fare a pezzi l’eternit e mescolarlo con le macerie… così il danno prima che incalcolabile resterà… irrimediabile!

Solo e unicamente le aziende in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A e 10B possono effettuare interventi sull’amianto:

  • La cat. 10A è autorizzata a smaltire l’amianto in ‘ matrice compatta’, ossia : il cemento-amianto o Eternit usato per lastre di copertura, canne fumarie, tubature per l’acqua, vasche e così via… Vale anche per pavimentazioni in Linoleum e resine a cui sia stata aggiunta della fibra di amianto;
  • La cat. 10B è autorizzata per smaltire l’amianto ‘friabile’, cioè in fibra libera. Lo si trova in pannelli di coibentazione di caldaie, forni, tubature, oppure negli intonaci e nelle intercapedini dei muri.

Veniamo al ‘Memorandum’ di cosa devi chiedere e controllare quando richiedi un preventivo per smaltire dell’eternit:

  1. Iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 10A si può controllare anche entrando nel sito dell’ Albo, selezionando regione e provincia e nome dell’azienda;
  2. Attestati in corso di validità di ‘operatore abilitato allo smaltimento amianto’ degli operai e del coordinatore dei lavori;
  3. Attestato di abilitazione alla 3° categoria, ossia lavori in quota con certificazione medica;

Riguardo ai mezzi che trasporteranno per il materiale da smaltire (codice rifiuti CER 17.06.05), poiché devono trasportare dei rifiuti pericolosi, anche questi devono essere idonei e autorizzati all’Albo Gestori Ambientali e iscritti con il numero di targa alla Cat. 5

8 - RECUPERO ACQUE PIOVANE

Immagini legate a siccità prolungate e a piogge torrenziali si alternano durante le stagioni nelle cronache di tutto il globo.
Il consumo di suolo, estese cementificazioni e un’urbanizzazione che non ha tenuto conto degli effetti di impermeabilizzazione che avrebbe indotto sul terreno, sono alcune tra le cause dell’esasperazione di fenomeni meteo che già mostrano il segno di un cambiamento climatico in atto.

A queste angoscianti e realistiche preoccupazioni, la risposta vera dev’essere un’azione corale, la presa di responsabilità di ciascuno in ogni piccolo gesto quotidiano.
E soprattutto di BUONSENSO.

Ad esempio, con un sistema di raccolta si evita di scaricare direttamente nelle fognature, perdendo, l’acqua che per mesi sgronda dal nostro tetto, piazzale o terrazzo.
Successivamente l'acqua raccolta può essere utilizzata, al posto di quella potabile dall'acquedotto, per la cassetta dei sanitari, per innaffiare giardini e lavare automezzi e strade.
Limitando, così, le probabilità che si riverifichi una crisi idrica come quella avvenuta nel 2017.

Anche la produzione normativa sta progressivamente affrontando l’argomento: dal 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell’edificio, anche alle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Già alcune regioni hanno legiferato in modo ancor più preciso, es. Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Umbria, mentre le altre sono in fase di emanazione.

Lo studio delle soluzioni tecniche sta rapidamente avanzando, fornendo il mercato di prodotti per ogni esigenza: da semplici ‘cisternette’ di raccolta delle acque piovane collegate alle grondaie, sino ad efficienti sistemi di captazione, depurazione e redistribuzione delle acque all’interno degli edifici.

Sicurezza e Accesso al tetto

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 – TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Conosciuto anche come Testo Unico, visto il suo vasto campo di applicazione in tutta quella che è la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e poichè comprende tutte le figure coinvolte, dal datore di lavoro ai lavoratori. Fornisce indicazioni su CHI deve mettere in opera azioni per assicurare un lavoro senza rischi e rispetto ad essi raccomanda di dare all’operatore corretta informazione, formazione ed addestramento.
Grande rilievo viene dato ai rischi di caduta dall’alto imponendo di valutare analiticamente i rischi stessi ai quali l’operatore si espone nelle lavorazioni in quota che devono essere eseguite e la seguente adozione di sistemi di protezione adeguati.

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

Articolo 107 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Comma abrogato dall’art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Coperture ed Accessori

Coperture

Nel settore industriale le coperture presentano una grande variabilità di materiali, strutture e utilizzi poiché riflettono le esigenze delle attività che si svolgono all’interno degli edifici:

  • pannelli strutturali coibentati in lamiera metallica e poliuretano espanso-indicati per strutture climatizzate e messa in efficienza energetica;
  • coperture piane impermeabilizzate con guaine liquide, guaine rinforzate in PVC e TPO per ‘tetti tecnici’ di accesso ordinario e ‘green roofing’ – tetti verdi e giardini pensili;
  • coperture in lamiera metallica, fibrocemento, tegola, con coibentazione o meno in tutti gli altri casi, incluse stalle e capannoni agricoli.

Copertura in Coppo e Tegola
Posa di manti di copertura in coppo o tegola

Il manto di copertura può essere posato su pannello coibentato in lamiera, pannelli in poliuretano espanso o polistirene, guaine impermeabilizzanti.

Copertura in Pannello Sandwich
Pannello strutturale coibentato stampato coppo

Si tratta di pannelli metallici strutturali che riprendono l'estetica del coppo tradizionale: l'anima in poliuretano espanso, che può essere di diversi spessori, viene abbinata a lamiere metalliche preformate esternamente a riprodurre la forma dei coppi. Garantendo resistenza ed efficenza termica.

Copertura in Pannello Sandwich
Pannello strutturale coibentato in lamiera grecata

si tratta di panelli metallici strutturali che riprendono l'estetica delle coperture tradizionali in lamiera agraffata o grecata: l'anima in poliuretano espanso, che può essere di di diversi spessori, viene abbinata a lamiere preformate esternamente, garantendo resistenza ed efficienza termica.

Coperture in lamiera metallica agraffata
Realizzate in Rame, Acciaio, Alluminio e Lamiera preverniciata

La copertura in lamiera metallica può essere realizzata con un'ampia gamma di materiali, soddisfando le esigenze estetiche più varie e raffinate; l'efficienza termica viene garantita da una struttura sottostante in legno e pannelli di coibentazione termica e acustica.

Copertura a scandole e scaglie metalliche
leggerezza e flessibilità progettuale ...dal sapore nordico

Scandole e scaglie sono realizzate in alluminio, materiale leggero e resistente alle intemperie. Con un sistema di aggraffatura a scomparsa, permettono il rivestimento di facciate e coperture di ogni sagoma, ricoprendo l'edificio come un'unica pelle.

Punti luce
Sistemi di illuminazione naturale

L’innovazione tecnologica offre oggi un’ampia gamma di soluzioni per sfruttare al meglio la luce solare nelle ore diurne: dalle finestrature classiche la proposta si estende a pareti in vetro-cemento sino a lucernari tubolari potenziati da LED

Accessi Sicuri

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

Un accesso esterno deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento di sistemi di accesso fissi, permanenti o mobili.
Nelle coperture piane, esso deve essere adeguatamente protetto da parapetti con cancelletto apribile verso l’interno.
Nelle coperture inclinate, esso deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto.

Linee vita

Le linee vita sono sistemi anticaduta posti su coperture atte a rendere la sicurezza degli operatori completa e piena.

Sono utilizzate per la pedonabilità della copertura degli edifici: vengono installate per interventi di manutenzione e controllo coperture degli edifici.

Marini srl fornisce un servizio completo dalla fase di progettazione fino a quella di installazione.

E' fondamentale l’utilizzo di una linea vita tetto e di sistemi anticaduta all’avanguardia, per garantire ai propri clienti e dipendenti la massima tranquillità e sicurezza sul lavoro in quota nel pieno rispetto della normativa vigente.

Manutenzioni

Marini s.r.l. con il suo personale regolarmente formato e abilitato e con l'ausilio di un ampio parco mezzi e di strumenti per operare in quota, è in grado di intervenire efficacemente in ogni tipo di manutenzione ordinaria o straordinaria che riguardi la copertura e i suoi complementi:

  • Pulizia grondaie
  • Pulizia pannelli fotovoltaici
  • Eliminazione ristagni d'acqua
  • Impermeabilizzazioni
  • Riparazoini
  • Bonifica e pulizia delle grondaie di coperture in eternit

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Pronto Intervento

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Pulizia pannelli fotovoltaici

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Pulizia grondaie da polveri di amianto

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